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Errori nell’esecuzione di intervento estetico. Contenuto e utilità di ricorrere ai mezzi di istruzione preventiva della lite ex artt. 696 e 696-bis cpc.

In caso di esiti insoddisfacenti, o ancor peggio dannosi, a seguito di interventi chirurgici estetici e non è utile, al fine di non vedersi precludere la possibilità di agire vittoriosamente in giudizio, rivolgersi immediatamente al proprio legale di fiducia affinché lo stesso possa consigliare sulla corretta e proficua procedura da intraprendere nel caso specifico. Al fine di chiarire opportunamente quale mezzi offra il nostro ordinamento in tali casi, si ritiene opportuno preliminarmente effettuare un breve cenno ad una fattispecie concreta.

Il caso

Tizia nel corso dell’anno 2007 si rivolgeva ad un centro medico polispecialistico, con l’intento di sottoporsi ad un trattamento laser per la cura di lesioni pigmentate della pelle. A seguito di visita specialistica eseguita, la signora decideva di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di eliminare una macchia pigmentata solare presente sul viso; veniva quindi ricoverata presso la struttura e si sottoponeva all’intervento, con l’intento dichiarato; l’intervento veniva eseguito, mediante l’utilizzo di un trattamento laser. Secondo le indicazioni ricevute dal medico, la macchia si sarebbe dovuta eliminare nell’arco di tempo di tre/quattro giorni successivi all’intervento, nonostante le rassicurazioni fornite il risultato post – operatorio non è stato quello prospettato. A seguito del trattamento, anziché l’eliminazione della macchia pigmentata solare, si formava una crosta nella zona oggetto dell’intervento, a distanza di dieci giorni circa, sul viso di Tizia era ancora evidente il permanere della crosta formatasi. Il medico nel tentativo di eliminare il difetto così formatosi, prescriveva alla paziente una cura di creme e cerotti per cicatrici a seguito dei trattamenti consigliati la signora beneficiava solo di lievi miglioramenti, successivamente il medico, onde porre rimedio all’evidente errore, riteneva opportuno eseguire, sul viso della signora, un ulteriore trattamento, che secondo le indicazioni del chirurgo avrebbe dovuto eliminare il rilievo e spianare la superficie della pelle nella zona interessata dal trattamento. L’ulteriore trattamento subito, anziché rimediare al precedente errore, creava un ulteriore danno, infatti la zona trattata presentava, in luogo della originaria macchia pigmentata solare, una evidente ustione posta in prossimità del labbro superiore. Veniva quindi predisposto un ricorso per accertamento tecnico preventivo volto ad appurare la correttezza dell’intervento e delle eventuali conseguenti responsabilità in capo al medico che aveva eseguito il trattamento e della struttura medica ove lo stesso venne eseguito. Nominato il Consulente Tecnico d’Ufficio ed effettuato il giuramento, Tizia veniva sottoposta a visita medico legale.

Considerazioni generali sull’istituto

Nella stragrande maggioranza di casi analoghi a quelli sopra indicati, l’accertamento delle responsabilità del medico e la valutazione sull’entità delle lesioni subite viene devoluta al giudizio di un Consulente Tecnico, difatti la peculiaretà e gli aspetti tecnici della materia impongono di doversi avvalere di un ausiliario, al quale non è demandata la “decisione” della vertenza, bensì dovrà fornire quegli elementi necessari al Giudice affinché si possa ravvisare una responsabilità del medico e/o della casa di cura. Appare quindi evidente l’opportunità in caso l’intervento subito non abbia fornito un adeguato risultato rivolgersi ad altro medico, tuttavia prima che il medico effettui nuovi interventi è necessario rivolgersi al proprio legale di fiducia affinché attraverso il ricorso agli strumenti di istruzione preventiva, si possa effettuare una fotografia della situazione attraverso un Accertamento Tecnico Preventivo, che potrà avere nel futuro giudizio un valore probatorio non contestabile, ed aprire la strada ad eventuali soluzioni conciliative che permetterebbero di evitare costose e lunghe azioni giudiziarie. Come anticipato, il consulente si dovrà limitare all’accertamento della mancata o inesatta obbligazione da parte del medico e/o della struttura sanitaria esclusivamente sulla base delle competenze tecniche e scientifiche, senza alcuna valutazione di natura giuridica. Oltre a tale aspetto va sottolineata ancora una volta l’utilità dell’esperimento di una tale procedura nei casi in cui vi sia la necessità per il paziente di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, onde rimediare agli effetti di quello in precedenza subito e che non ha portato ai risultati sperati. In tali circostanze è utile avere prima che altro medico intervenga, e per evitare future contestazioni in un eventuale giudizio ordinario, una “fotografia della stato di fatto” che l’Accertamento Tecnico Preventivo introdotto attraverso un ricorso al Tribunale può garantire.

 
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